STATUTO "FONDAZIONE ANDREA BORRI"
Articolo 1 - Denominazione, sede, durata
E' istituita una Fondazione denominata "Fondazione Andrea Borri" con sede in
Parma e durata illimitata. La costituzione della Fondazione è stata promossa
dall'Associazione per la Costituzione della Fondazione Andrea Borri che sciogliendosi
consegna la propria storia e il proprio patrimonio alla Fondazione.
Articolo 2 - Scopo
La Fondazione, che non ha scopo di lucro, neppure indiretto, si propone di
perseguire esclusivamente finalità di pubblica utilità nei settori dello studio, della
ricerca e della formazione con particolare riguardo alla figura di Andrea Borri, notaio,
consigliere comunale, parlamentare, presidente della Commissione di Vigilanza Rai,
presidente della Provincia di Parma.
La Fondazione intende far conoscere e mantenere vivi il pensiero e l'azione culturale
e politica di Andrea Borri promovendo studi, ricerche, dibattiti e iniziative in
particolare sulle seguenti tematiche (che, più di altre, hanno costituito oggetto
dell'attività pubblica e scientifica di Andrea Borri): la comunicazione e il diritto
all'informazione, la democrazia e la sua attuazione, la cooperazione internazionale, il
fenomeno religioso, lo sviluppo del territorio parmense. La Fondazione intende inoltre
operare per rafforzare e qualificare la vocazione europea ed internazionale di Parma.
Articolo 3 - Oggetto
La Fondazione, per conseguire i propri obiettivi, si propone di:
- promuovere ricerche, studi, dibattiti, seminari, pubblicazioni e convegni di respiro
internazionale, nonché sviluppare attività editoriali sui temi oggetto degli scopi della
Fondazione;
- curare e promuovere la formazione politica intesa come servizio ai cittadini;
- valorizzare i rapporti di Parma con l'Europa e con il mondo, facendo propria
l'attenzione che Andrea Borri, grazie alla sua formazione culturale, ha sempre
dedicato al ruolo europeo ed internazionale di Parma;
- costituire premi e borse di studio a favore di studenti universitari e post-universitari,
italiani o stranieri, per studi o ricerche nei campi oggetto degli scopi della
Fondazione, nonché curare la pubblicazione e la divulgazione (in occasione di
convegni e seminari) delle tesi elaborate dagli studenti premiati;
- studiare, in modo organico e sistematico, opere, carte e scritti di Andrea Borri e le
testimonianze orali e scritte che lo riguardano, nonché promuovere, sostenere e
realizzare ricerche biografiche sui vari momenti e i vari aspetti della sua vita,
ricostruendone il pensiero politico e culturale.
Per raggiungere tali scopi, la Fondazione opererà da sola o in collaborazione con
altre Fondazioni o istituzioni professionali, universitarie, culturali pubbliche o private,
italiane o straniere.
Articolo 4 - Attività direttamente connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle
operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e
mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di
immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici
registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il
raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o
comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
c) stipulare convenzioni e contratti, ivi compresi i contratti di lavoro di qualsiasi tipo,
per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia
rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli
della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno,
concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
e) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità
istituzionali.
La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da
quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 5 - Vigilanza
L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del
Codice Civile e delle altre leggi in materia.
Articolo 6 - Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto:
- dal patrimonio dell'Associazione per la costituzione della Fondazione Andrea Borri
devoluto alla Fondazione e dai conferimenti in denaro, beni mobili, immobili o altre
utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori in sede di
atto costitutivo;
- dalle elargizioni e dai contributi dati successivamente dai Fondatori e dai
Partecipanti;
- dalle elargizioni e dai contributi dati da enti pubblici o da privati;
- dai beni acquistati dalla Fondazione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e da ogni altra utilità impiegabili
per il perseguimento delle finalità della Fondazione.
Il patrimonio della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione
stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Articolo 7 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennai o e termina il 31 (trentuno)
dicembre di ciascun anno.
Il bilancio consuntivo annuale, predisposto dal Consiglio direttivo, deve essere
approvato dall'Assemblea generale entro la fine del mese di aprile successivo,
unitamente al bilancio preventivo dell'anno in corso.
Il bilancio deve essere redatto secondo le norme e i principi vigenti tempo per tempo.
La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante
la vita della Fondazione.
Articolo 8 - Aderenti alla Fondazione
Gli Aderenti alla Fondazione si dividono in:
- Fondatori;
- Partecipanti.
E 'istituito un apposito registro dei Fondatori e dei Partecipanti nel quale verranno
annotate la relativa iscrizione e cessazione della qualifica. Il registro farà piena fede
anche ai fini della convocazione dell'Assemblea generale.
Articolo 9 - Fondatori
Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, nonché coloro che
aderiranno entro un anno dalla firma dell'atto costitutivo.
Sono, inoltre, considerati Fondatori a tutti gli effetti coloro che hanno aderito alla
Associazione per la Costituzione della Fondazione Andrea Borri.
Il Consiglio direttivo determina con regolamento la suddivisione ed il raggruppamento
dei Fondatori, sia originari che successivi, per categorie di attività o partecipazione
alla Fondazione, eventualmente anche con attribuzione di diritti di voto proporzionati
al valore dei contributi economici.
Articolo 10 - Partecipanti
Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche
o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla
vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi, anche
annuali, in denaro o in beni o servizi, con le modalità e in misura non inferiore a
quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo determina con regolamento la suddivisione ed il raggruppamento
dei Partecipanti per categorie di attività o partecipazione alla Fondazione,
eventualmente anche con attribuzione di diritti di voto proporzionati al valore dei
contributi economici.
I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti
nell'ambito delle attività della Fondazione.
Articolo 11 - Fondatori e Partecipanti esteri
Possono essere nominati Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche
straniere nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.
Articolo 12 - Esclusione
Il Consiglio direttivo può decidere l'esclusione di Fondatori e di Partecipanti per grave
e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.
In particolare, l'esclusione può essere deliberata per i seguenti motivi:
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti promessi;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della
Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- mancata partecipazione all'Assemblea generale per almeno tre volte consecutive.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo obbligatoriamente per i
seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
Articolo 13 - Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
- l'Assemblea generale;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente della Fondazione, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario;
- il Collegio dei revisori;
- il Comitato scientifico.
Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salva la possibilità per il Consiglio
direttivo di riconoscere il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute.
Articolo 14 - Assemblea generale
L'Assemblea generale si compone di tutti coloro - Fondatori e Partecipanti - che
hanno concorso alla costituzione e aderiscono alla Fondazione nei modi stabiliti dal
presente Statuto.
Gli enti, anche se privi di personalità giuridica, sono rappresentati dal legale
rappresentante o da persona dal medesimo designata.
L'Assemblea generale:
- approva il bilancio preventivo e quello consuntivo annuali della Fondazione;
- nomina i componenti del Consiglio direttivo, in base a quanto stabilito dall'art. 15 del
presente Statuto;
- nomina i componenti del Collegio dei Revisori;
- approva le modifiche allo Statuto, delle quali si è fatto promotore il Consiglio
direttivo;
- approva le linee guida della Fondazione ed esprime parere non vincolante sui
programmi di attività della Fondazione e su ogni argomento sottopostole dal
Consiglio direttivo;
- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del
patrimonio.
L'Assemblea generale è convocata dal Presidente della Fondazione almeno una
volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione dei bilanci mediante avviso spedito
a mezzo di lettera raccomandata, o anche consegnato a mano, oppure mediante
altro strumento anche telematico che ne attesti la ricezione, inviato al domicilio dei
fondatori e dei partecipanti risultante dall'apposito registro, con l'indicazione del
giorno, dell'ora e della sede dell'adunanza, nonché dell'ordine del giorno, almeno otto
giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può
avvenire a mezzo telegrafo, telefax o altro strumento anche telematico che ne attesti
la ricezione, con un preavviso di 48 ore.
L'avviso di convocazione può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della
seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello
individuato per la prima convocazione.
L'Assemblea è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega della
maggioranza dei Fondatori e dei Partecipanti in prima convocazione e qualunque sia
il numero dei presenti in seconda convocazione.
L'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti calcolati in
conformità al regolamento di cui agli articoli 9 e 10.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza
od impedimento dal Vicepresidente. In caso d'assenza anche del Vicepresidente, la
riunione sarà presieduta dal rappresentante più anziano d'età dei Fondatori. Il
Presidente dell'Assemblea designa per ogni riunione un segretario.
Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal
segretario.
Articolo 15 - Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile da 7 a 15 membri, in
possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, anche con riferimento al settore
specifico di attività della Fondazione.
Il Presidente sarà designato in sede di atto costitutivo dal Consiglio direttivo
dell'Associazione per la Costituzione della Fondazione Andrea Borri e
successivamente sarà indicato dai discendenti di Andrea Borri.
Il Consiglio direttivo è nominato per la prima volta in sede di atto costitutivo e
successivamente il Consiglio uscente, dopo aver ascoltato le proposte degli aderenti,
proporrà all'Assemblea, per la nomina, un elenco di nominativi per il Consiglio
successivo, tenendo conto, nella scelta dei candidati, della rappresentatività
geografica e socio-culturale del territorio parmense, dell'entità dei contributi
economici, della significatività rispetto all'esperienza politica e amministrativa di
Andrea Borri, garantendo che vi sia una significativa rappresentatività degli enti locali,
ma anche delle realtà sociali e degli altri aderenti.
I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Alla scadenza
del mandato il Consiglio direttivo continua ad esercitare le proprie funzioni fino a che
non siano nominati i nuovi componenti.
Nell'ipotesi in cui un Consigliere venga a cessare dalla carica nel corso del mandato,
i Consiglieri rimasti procedono alla cooptazione di un nuovo membro; il membro così
nominato resterà in carica fino alla successiva Assemblea generale, che dovrà
provvedere alla nomina definitiva del componente mancante; il mandato del
componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio del quale entra a far
parte. Nel caso in cui venisse a mancare la maggioranza dei componenti, dovrà
essere convocata l'Assemblea generale per la nomina del nuovo Consiglio direttivo.
Al Consiglio direttivo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali della
Fondazione, con esclusione dei soli poteri espressamente attribuiti ad altri organi.
In particolare, il Consiglio direttivo:
- delibera, nel rispetto del pareggio di bilancio, il programma di attività della
Fondazione;
- formula gli indirizzi di gestione economico-finanziaria della Fondazione, secondo le
linee espresse dall'Assemblea generale;
- predispone i bilanci consuntivo e preventivo e le relative relazioni di corredo,
mettendo tali documenti a disposizione in tempo utile dei membri del Collegio dei
Revisori e degli aderenti che ne facciano richiesta;
- stabilisce con apposito regolamento i criteri per poter ottenere la qualifica di
Fondatore e Partecipante della Fondazione ed attribuisce i diritti di voto loro spettanti
in Assemblea tenendo conto eventualmente anche del valore economico dei
contributi;
- decide l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti, in conformità al presente
Statuto;
- promuove le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
generale;
- emana i regolamenti previsti dallo statuto, nonché quelli che si rendano opportuni
per meglio disciplinare la vita della Fondazione ed il funzionamento dei suoi organi;
- nomina al proprio interno il Vicepresidente e il Tesoriere;
- nomina i componenti del Comitato scientifico fra personalità del mondo scientifico,
culturale, politico.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno. Il Presidente è in ogni
caso tenuto a convocare senza indugio il Consiglio direttivo quando lo richieda
almeno un terzo dei suoi componenti con l'indicazione degli argomenti di
discussione. La convocazione del Consiglio può avvenire a mezzo fax, posta
elettronica o altro strumento anche telematico che ne attesti la ricezione, con un
preavviso di almeno 5 giorni, all'indirizzo comunicato al Consiglio dai singoli
Consiglieri.
Il Consiglio risulta regolarmente costituito quando alle sedute sia presente la
maggioranza dei suoi componenti in carica.
Ove non sia espressamente prevista una diversa maggioranza, il Consiglio delibera a
maggioranza dei voti dei presenti alla seduta; in caso di parità prevale il voto del
Presidente.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi componenti nelle seguenti materie:
a) nomina del Vicepresidente e del Tesoriere;
b) predisposizione dei bilanci;
c) adozione delle proposte di modifiche statutarie;
d) esclusione di Fondatori o Partecipanti.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, a cura del Segretario, un
sintetico verbale, da sottoscriversi dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio direttivo può delegare singole facoltà e conferire procure o incarichi ad un
proprio membro o a terzi.
Articolo 16 - Presidente della Fondazione - Vicepresidente
Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente dell'Assemblea generale e
Presidente del Consiglio direttivo, ha la legale rappresentanza della Fondazione di
fronte ai terzi ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o
giurisdizionale, nominando avvocati.
In particolare il Presidente:
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi,
anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole
iniziative della Fondazione;
- coordina, direttamente o attraverso consiglieri delegati, il regolare svolgimento
dell'attività previste dall'Assemblea e dal Consiglio;
- nomina il Segretario della Fondazione fra i membri del Consiglio.
In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il
Vicepresidente lo sostituisce a tutti gli effetti.
Articolo 17 - Tesoriere e Segretario
Il Tesoriere sovrintende al controllo della gestione della Fondazione e, con il
Consiglio direttivo, provvede alla redazione del piano annuale per il reperimento delle
risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività della Fondazione.
Il Tesoriere, in collaborazione con il Segretario, cura la tenuta dei registri della
Fondazione (registro dei Fondatori e dei Partecipanti, registro delle deliberazioni
dell'Assemblea generale, registro delle deliberazioni del Consiglio direttivo).
Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti.
Articolo 18 - Il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è eletto per la prima volta in sede di atto costitutivo e
successivamente dall'Assemblea generale ed è composto di 3 membri tra i quali
almeno il Presidente deve essere iscritto nell'albo dei revisori contabili. La loro carica
è incompatibile con qualsiasi altro incarico della Fondazione. Il Collegio dei Revisori
dei Conti ha la durata di anni 3. I componenti possono essere rieletti.
Il Collegio dei Revisori:
- provvede al riscontro degli atti di gestione;
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni
patrimoniali;
- esprime parere, mediante apposita relazione, sui bilanci consuntivo e preventivo.
I suoi membri sono invitati ad assistere alle riunioni dell'Assemblea generale e del
Consiglio direttivo in cui si discutono i bilanci o questioni di carattere
economico-patrimoniale.
In ogni caso di cessazione dall'incarico di un membro del Collegio dei Revisori dei
Conti, il Consiglio direttivo dovrà provvedere alla sua sostituzione provvisoria. Il
membro così nominato resterà in carica fino alla successiva Assemblea generale,
che dovrà provvedere alla nomina definitiva del componente mancante, il quale
resterà in carica fino alla scadenza naturale del Collegio in cui entra a far parte.
Articolo 19 - Comitato scientifico
Il Consiglio direttivo può istituire un Comitato scientifico designando quali membri
personalità del mondo scientifico, culturale e politico.
Il Comitato scientifico ha funzioni consultive e di studio.
Articolo 20 - Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà
devoluto a fondazioni o enti non aventi scopo di lucro che perseguono finalità
analoghe, il tutto nel rispetto della normativa tempo per tempo in vigore.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Fondatori, ai
Partecipanti e/o ai componenti degli organi della Fondazione
Articolo 21 - Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile
e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute.
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